Errori circa il vero matrimonio e la famiglia sono stati molto diffusi in ambito cattolico, in particolare dopo il Sinodo Straordinario ed Ordinario sulla famiglia e la pubblicazione dell'esortazione apostolica post-sinodale di papa Francesco Amoris Laetitia.
Di fronte a questa realtà alcuni cardinali, vescovi, sacerdoti, teologi cattolici hanno pubblicato una Dichiarazione (ad oggi sottoscritta da più di 30.000 fedeli) che esprime la volontà dei firmatari di restare fedeli agli insegnamenti immutabili della Chiesa sulla morale e sui sacramenti del matrimonio, della Riconciliazione e dell'Eucaristia, e alla sua perenne disciplina per quanto riguarda quei Sacramenti.
I. Per quanto riguarda la castità, il matrimonio e i diritti dei genitori
- Tutte le forme di convivenza more uxorio al di fuori di un matrimonio valido sono gravemente contrarie alla volontà di Dio;
- Il matrimonio e l'atto coniugale hanno scopi di procreazione e d’unione, ed ogni atto coniugale deve essere aperto al dono della vita;
- La cosiddetta educazione sessuale è un diritto fondamentale e primario dei genitori, che deve essere sempre eseguito sotto la loro attenta guida;
- La consacrazione definitiva di una persona a Dio attraverso una vita di castità perfetta è oggettivamente più eccellente del matrimonio.
II. Per quanto riguarda la convivenza, le unioni omosessuali e un nuovo matrimonio civile dopo il divorzio
- Unioni irregolari non possono mai essere equiparate al matrimonio, ritenute moralmente lecite, o legalmente riconosciute;
- Unioni irregolari contraddicono radicalmente il matrimonio cristiano e non possono esprimerlo, né parzialmente né per analogia, e devono essere viste come un modo peccaminoso di vivere;
- Unioni irregolari non possono essere consigliate come un prudente e graduale adempimento della Legge Divina
III. Per quanto riguarda la Legge Naturale e la coscienza individuale
- Una coscienza ben formata non potrà mai giungere alla conclusione che, date le limitazioni della persona, la sua rimanenza in una situazione oggettivamente peccaminosa può essere la sua migliore risposta al Vangelo, né che questo è ciò che Dio sta chiedendo da lui;
- Non si può guardare il sesto comandamento e l'indissolubilità del matrimonio come semplici ideali da perseguire;
- Il discernimento personale e pastorale non potrà mai portare i divorziati civilmente "risposati" a concludere che la loro unione adulterina può essere moralmente giustificata dalla "fedeltà" per il loro nuovo partner, che sciogliere l'unione adulterina è impossibile, o che, così facendo, si espongono a nuovi peccati;
- I divorziati civilmente “risposati” che non riescono a soddisfare l'obbligo grave di separarsi, sono moralmente obbligati a vivere come "fratello e sorella", e ad evitare lo scandalo, in particolare qualsiasi espressione d’intimità adeguata alle coppie sposate.
IV. Per quanto riguarda il discernimento, la responsabilità, stato di grazia e stato di peccato
- I divorziati civilmente “risposati” che scelgono la loro situazione con piena conoscenza e consenso della volontà non sono membri vivi della Chiesa in quanto sono in stato di peccato grave che loro impedisce di possedere e crescere nella carità;
- Non vi è alcun punto a metà strada tra l'essere in grazia di Dio o privati di essa dal peccato mortale. La crescita spirituale per qualcuno che vive in uno stato obiettivo di peccato consiste nell'abbandonare quella situazione;
- Dal momento che Dio è onnisciente, la legge naturale e rivelata prevede tutte le situazioni particolari, soprattutto quando si proibiscono azioni specifiche "intrinsecamente cattive";
- La complessità delle situazioni e dei diversi gradi di responsabilità tra i casi non impedisce i pastori di concludere che quelle unioni irregolari sono in uno stato obiettivo di peccato grave manifesto, e di presumere, nel foro esterno, che si sono privati della grazia santificante;
- Dal momento che l'uomo è dotato di libero arbitrio, atti morali volontari devono essere imputati al suo autore, e tale imputabilità si deve presumere;
V. Per quanto riguarda i sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia
- Il confessore è tenuto ad ammonire i penitenti in materia di trasgressioni della legge di Dio, e di garantire che desiderano veramente l'assoluzione e il perdono di Dio e hanno deciso di rivedere e correggere il loro comportamento;
- I divorziati civilmente “risposati” che rimangono nel loro stato oggettivo di adulterio non possono mai essere considerati dai confessori come se stiano vivendo in uno stato obiettivo di grazia e col diritto a ricevere l'assoluzione o ad essere ammessi alla Santa Eucaristia, a meno che esprimano contrizione e decidano con fermezza di abbandonare il loro stato di vita;
- Nessun discernimento responsabile può sostenere che l'ammissione all'Eucaristia sia permessa ai divorziati civilmente "risposati" che vivono apertamente more uxorio, sotto l'affermazione che non esiste alcuna colpa cosi grave, perché il loro stato esteriore di vita contraddice oggettivamente il carattere indissolubile del matrimonio cristiano;
- La certezza soggettiva in coscienza circa la nullità di un precedente matrimonio non è mai sufficiente, di per sé, a giustificare divorziati civilmente "risposati" dal peccato materiale di adulterio, o per loro consentire di ignorare le conseguenze sacramentali di vivere come pubblici peccatori;
- Coloro che ricevono l'Eucaristia devono essere degni di farlo essendo in stato di grazia e, di conseguenza, i divorziati civilmente "risposati" che condurranno uno stile di vita di peccatori pubblici rischiano di commettere un sacrilegio ricevendo la Santa Comunione;
- Secondo la logica del Vangelo, gli uomini che muoiono in stato di peccato mortale, non riconciliato con Dio, sono condannati all'inferno per sempre;
VI. Per quanto riguarda l'atteggiamento materno e pastorale della Chiesa
-
- Il chiaro insegnamento della verità è un’eminente opera di misericordia e di carità;
- L'impossibilità di dare l'assoluzione e la Santa Comunione ai cattolici che vivono manifestamente in uno stato obiettivo di peccato grave deriva dalla cura materna della Chiesa, dal momento che non è la proprietaria dei Sacramenti, ma un amministratore fedele;
VII. Per quanto riguarda la validità universale del costante Magistero della Chiesa
- Le questioni dottrinali, morali e pastorali riguardanti i sacramenti dell'Eucaristia, della Penitenza e Il Matrimonio potranno essere risolti da interventi del Magistero e, per loro stessa natura precludono interpretazioni contraddittorie o conseguenze pratiche sostanzialmente diverse da esso;
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